Art. 9

LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

In vigore dal 31 gen 1991
Il titolare del permesso deve: 1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso; 2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica effettuati, sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti; 3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizie all'autorità mineraria; 4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede; 5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti; 6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede; 7) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonchè quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma.
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