Art. 4

LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

In vigore dal 13 feb 1957
Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente , ovvero deve indicare i permessi di ricerca concessi alle persone o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo. Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione il permesso di ricerca è revocato senza diritto ad alcun indennizzo. La revoca è disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati. Qualora il titolare del permesso provi che l'omissione o l'inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti l'interessato ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti indicati nel precedente .
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