Art. 3
LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6
In vigore dal 31 gen 1991
COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9
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COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9
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Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:
1) i permessi di ricerca concessi a persone o società, le quali posseggano la maggioranza delle azioni della società richiedente o comunque un numero di azioni tale da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della società richiedente;
2) i permessi di ricerca concessi a società, di cui il richiedente possegga la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;
3) i permessi di ricerca concessi a persone o società, le quali,
in virtù di particolari vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso;
4) i permessi di ricerca concessi a società soggette allo stesso
controllo al quale è soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);
5) i permessi di ricerca concessi ai soci della società richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purchè tale partecipazione sia in misura superiore all'8 per cento;
6) i permessi di ricerca concessi a quelle società al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento, ed entro i limiti della sua partecipazione.
Agli effetti dei limiti indicati nel presente articolo si computano anche le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano più oggetto di permesso.
Storico versioni
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