Art. 26

LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

In vigore dal 13 feb 1957
Qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto, derivi pregiudizio al giacimento, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può imporre particolari prescrizioni per la tutela di esso.
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