Art. 27

LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

In vigore dal 18 ago 1967
Il concessionario può chiedere l'ampliamento della concessione nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa. L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all' .
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