Art. 28
LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6
In vigore dal 13 feb 1957
La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente , è affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed è regolata da apposita convenzione stipulata fra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio e l'Ente stesso.
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