Art. 9

LEGGE 12 luglio 1956, n. 735

In vigore dal 11 ago 1956
Nei territori compresi nell'ambito del bacino imbrifero del Po, il Magistrato per il Po deve essere sentito sull'ammissibilità delle domande di concessione di derivazione di acqua prima della loro istruttoria nonchè sui risultati dell'istruttoria stessa. Per i territori ricadenti anche nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, è richiesto il solo parere del Magistrato per il Po.
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