Art. 3
LEGGE 12 luglio 1956, n. 735
In vigore dal 14 nov 1962
Presso il Magistrato per il Po funziona un Comitato tecnico amministrativo, presieduto dal presidente del Magistrato e del quale fanno parte:
a) due ispettori generali - uno della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione e l'altro della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
b) il vicepresidente del Magistrato per il Po, il capo dell'Ufficio tecnico, nonchè i funzionari amministrativi e tecnici in servizio presso il Magistrato stesso, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;
c) il presidente del Magistrato alle acque ed i provveditori alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, ovvero il capo del servizio tecnico dei detti organi decentrati, qualora vi sia delegato dai capi degli organi stessi;
d) un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato scelti fra quelli che fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
e) due rappresentanti del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata;
f) il capo dell'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po;
g) l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Servizio idrografico del Po;
h) il capo della Sezione autonoma del Genio civile per il Servizio dragaggio e segnalazioni per il Po.
Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni dell' del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.
Le norme relative al funzionamento ed alla segreteria dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sono estese al Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po ed alla sua segreteria.
Storico versioni
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