Art. 2

LEGGE 12 luglio 1956, n. 735

In vigore dal 11 ago 1956
Il Magistrato del Po è presieduto da un presidente scelto fra gli ispettori generali del Genio civile e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri. Il presidente del Magistrato per il Po è parificato ai presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. A tale effetto è istituito un apposito posto nell'organico del Ministero dei lavori pubblici. Per la esecuzione dei compiti di cui all', il Magistrato per il Po potrà convocare presso di sè anche periodicamente i provveditori regionali di Torino, Genova, Milano e Bologna, nonchè il presidente del Magistrato alle acque di Venezia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-07-12;735#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo