Art. 2
LEGGE 12 luglio 1956, n. 735
In vigore dal 11 ago 1956
Il Magistrato del Po è presieduto da un presidente scelto fra gli ispettori generali del Genio civile e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.
Il presidente del Magistrato per il Po è parificato ai presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
A tale effetto è istituito un apposito posto nell'organico del Ministero dei lavori pubblici.
Per la esecuzione dei compiti di cui all', il Magistrato per il Po potrà convocare presso di sè anche periodicamente i provveditori regionali di Torino, Genova, Milano e Bologna, nonchè il presidente del Magistrato alle acque di Venezia.
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