Art. 5

LEGGE 12 luglio 1956, n. 735

In vigore dal 16 apr 1964
In attuazione del piano generale indicato nell' il Magistrato per il Po forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato graduandole secondo l'ordine di priorità da dare alla loro esecuzione. I programmi annuali sono sottoposti alla approvazione del Ministro per i lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi preveduti dal comma precedente, i progetti per lavori, forniture o prestazioni fino all'importo di lire 50 milioni e provvede, ove occorra, all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Quando l'importo dei lavori superi i 100 milioni ed all'esecuzione si intenda, provvedere in economia, mediante appalto a trattativa privata ovvero con il sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale. Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, e sentito l'organo consultivo competente, adotta, altresì, nell'ambito della propria competenza per materia, i provvedimenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell' del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Nei casi di cui al n. 3 il limite d'importo è elevato a lire 50 milioni. Ai decreti del presidente del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni di cui all' del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-07-12;735#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo