Art. 10
LEGGE 12 luglio 1956, n. 735
In vigore dal 11 ago 1956
Per il trasferimento degli ingegneri del Corpo del Genio civile di grado inferiore a quello di ingegnere capo, destinati a prestare servizio presso il Magistrato alle acque e presso il Magistrato per il Po nonchè del personale tecnico del Genio civile e del personale idraulico addetto al servizio idrografico ed idraulico presso gli uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia o in quella dei Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, deve essere sentito il parere del presidente del Magistrato per il Po o del presidente del Magistrato alle acque, secondo la rispettiva competenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-07-12;735#art-10