Art. 10 · LEGGE 12 luglio 1956, n. 735

Art. 10

LEGGE 12 luglio 1956, n. 735

In vigore dal 11 ago 1956
Per il trasferimento degli ingegneri del Corpo del Genio civile di grado inferiore a quello di ingegnere capo, destinati a prestare servizio presso il Magistrato alle acque e presso il Magistrato per il Po nonchè del personale tecnico del Genio civile e del personale idraulico addetto al servizio idrografico ed idraulico presso gli uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia o in quella dei Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, deve essere sentito il parere del presidente del Magistrato per il Po o del presidente del Magistrato alle acque, secondo la rispettiva competenza.
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