Art. 7
LEGGE 12 luglio 1956, n. 735
In vigore dal 11 ago 1956
All'approvazione dei progetti esecutivi delle opere comprese nei programmi, all'impegno della spesa, all'appalto ed alla gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere nonchè alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvedono i Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, anche in deroga a qualsiasi contraria disposizione vigente.
Qualora l'opera si estenda al territorio di due o più Provveditorati, il presidente del Magistrato designa il Provveditorato che provvede all'incombenza di cui al comma precedente.
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