Art. 14
LEGGE 12 luglio 1956, n. 735
In vigore dal 11 ago 1956
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna annualmente agli uffici del Genio civile per il Servizio idrografico i fondi occorrenti per i rilevamenti relativi alle opere di bonifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-07-12;735#art-14