Art. 18

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 27 feb 1968
L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio. È parimenti richiamato in servizio, su domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma del presente articolo.
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