Art. 15

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
L'ufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause: a) prigionia di guerra; b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio; c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio; d) motivi privati. L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera a); a domanda o di autorità per le cause di cui alle lettere b) e c); soltanto a domanda per le cause di cui alla lettera d). Nel caso dell'aspettativa prevista nella lettera d), la relativa concessione è subordinata alle esigenze di servizio. Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti.
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