Art. 19

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
Il periodo trascorso in aspettativa non può eccedere complessivamente i due anni in un quinquennio. L'aspettativa cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata. Verificandosi una causa diversa, all'ufficiale può essere concessa un'altra aspettativa per tale nuova causa, ma la durata complessiva non può superare il limite indicato nel comma precedente. L'ufficiale che sia stato collocato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato per tali motivi se non siano trascorsi almeno due anni dal richiamo in servizio. I collocamenti in aspettativa, le proroghe ed i trasferimenti da una ad altra aspettativa sono disposti con decreto Ministeriale.
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