Art. 17

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'. Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'. Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
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