Art. 21
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 11 mag 1956
L'ufficiale cui siano stati addebitati fatti per i quali sia passibile di procedimento penale o disciplinare può, ove lo consigli la gravità dei fatti stessi, essere sospeso in via precauzionale dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento medesimo. La sospensione deve essere sempre disposta quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.
Se il procedimento penale è definito con sentenza, la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. Quando però, da un procedimento penale, comunque definito, emergano fatti o circostanze che rendano l'ufficiale passibile di provvedimento disciplinare di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.
La sospensione dall'impiego è pure revocata quando l'ufficiale non venga sottoposto al procedimento penale o disciplinare ovvero quando quest'ultimo non dia luogo a provvedimento disciplinare di stato.
Qualora sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego per motivi disciplinari, nel relativo periodo viene computato anche quello della precedente sospensione precauzionale e l'eventuale eccedenza è revocata.
L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre il biennio è considerato in soprannumero dagli organici per tutto il tempo della ulteriore durata della sospensione.
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