Art. 25

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 12 mar 1963
L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause: a) età; b) infermità; c) non idoneità agli uffici del grado; d) a domanda; e) d'autorità; f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio; g) applicazione delle norme sull'avanzamento; h) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica; se il provvedimento è disposto a domanda, ne viene fatta menzione nel decreto.
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