Art. 29
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 11 mag 1956
L'ufficiale non idoneo ai compiti del grado per insufficienza di qualità morali, militari o professionali cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva od in congedo assoluto.
Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno. Qualora si tratti di ufficiale generale, deve essere sentito il Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, la Commissione competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.
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