Art. 28

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell' decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data di accertamento sanitario definitivo. Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
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