Art. 25
LEGGE 29 marzo 1956, n. 288
In vigore dal 12 mar 1963
L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) non idoneità agli uffici del grado;
d) a domanda;
e) d'autorità;
f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
g) applicazione delle norme sull'avanzamento;
h) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica; se il provvedimento è disposto a domanda, ne viene fatta menzione nel decreto.
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