Art. 15 · LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Art. 15

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 11 mag 1956
L'ufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause: a) prigionia di guerra; b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio; c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio; d) motivi privati. L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera a); a domanda o di autorità per le cause di cui alle lettere b) e c); soltanto a domanda per le cause di cui alla lettera d). Nel caso dell'aspettativa prevista nella lettera d), la relativa concessione è subordinata alle esigenze di servizio. Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288#art-15