Art. 18 · LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

Art. 18

LEGGE 29 marzo 1956, n. 288

In vigore dal 27 feb 1968
L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio. È parimenti richiamato in servizio, su domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma del presente articolo.
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