Art. 7
LEGGE 23 marzo 1956, n. 136
In vigore dal 28 mar 1956
All' del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono aggiunti i seguenti commi:
"Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.
"Detto rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.
"La nuova data viene fissata dal prefetto di intesa con il presidente della Corte d'appello e viene portatama conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco".
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