Art. 3
LEGGE 23 marzo 1956, n. 136
In vigore dal 28 mar 1956
Il primo comma, dell' del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Nei Comuni il cui Consiglio è composto di 15 o di 20 membri, la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato".
Dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:
"La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio.
"Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione.
"Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la metà dei propri membri.
"Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale".
All'ultimo comma del predetto articolo sono aggiunte le seguenti parole: "ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avrà disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalità di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avrà ordinata la revoca di ufficio".
Storico versioni
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