Art. 4

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
Il primo comma dell' del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente: "Nei Comuni il cui Consiglio è composto di 30 o più membri la elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale".
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