Art. 1
LEGGE 23 marzo 1956, n. 136
In vigore dal 28 mar 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L' del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è sostituito dal seguente:
"La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di: quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
dodici assessori e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e due assessori negli altri.
Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti è di due".
Storico versioni
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