Art. 6

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

In vigore dal 28 mar 1956
All' del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è aggiunto il seguente comma: "Le ipotesi di ineleggibilità di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunziata dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le nome di cui ai titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058".
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