Art. 9
LEGGE 27 febbraio 1955, n. 53
In vigore dal 24 mar 1955
La spesa, occorrente per la corresponsione del trattamento stabilito dal precedente farà carico ai capitoli concernenti le indennità di personale non di ruolo, impiegatizio e salariato, per cessazione dal rapporto d'impiego e di lavoro, i cui stanziamenti potranno essere integrati, in relazione ai fabbisogni, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
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