Art. 5

LEGGE 27 febbraio 1955, n. 53

In vigore dal 24 mar 1955
Agli impiegati o salariati che cesseranno dal servizio ai sensi dei precedenti , verrà corrisposta una indennità comprensiva: 1) di tante mensilità di retribuzione o paga, di indennità di carovita e relative quote complementari, di premio di presenza, ragguagliato a 25 giornate per ogni mese, e di indennità di funzione o di assegno perequativo, quanti sono gli anni di servizio prestato; 2) una somma corrispondente a sei mensilità dei citati emolumenti, aumentata di tante mensilità quanti sono gli anni di servizio utile, eccedenti i sei fino ad un massimo complessivo di dodici mensilità. Agli effetti del computo delle mensilità di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma le frazioni di anno superiori ai sei mesi si calcolano per un anno intero di servizio. Inoltre l'anzianità di ruolo ordinario o transitorio degli impiegati di cui all'art. 4 è computata come anzianità di servizio non di ruolo nella categoria cui detto personale apparteneva all'atto dell'inquadramento.
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