Art. 3

LEGGE 27 febbraio 1955, n. 53

In vigore dal 24 mar 1955
Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono autorizzate a disporre la cessazione dal servizio dei rispettivi impiegati e salariati non di ruolo che ne facciano domanda nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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