Art. 10
LEGGE 27 febbraio 1955, n. 53
In vigore dal 24 mar 1955
Gli enti locali, territoriali e istituzionali, possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili.
Nei riguardi del personale avventizio, il trattamento previsto dall' dovrà essere decurtato di quanto agli, interessati eventualmente spetti a titolo di indennità una tantum a carico degli istituti di previdenza di categoria.
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