Art. 12
LEGGE 27 febbraio 1955, n. 53
In vigore dal 24 mar 1955
I dipendenti degli enti locali ammessi al collocamento a riposo ai sensi della presente legge e le relative Amministrazioni verseranno, in rate annuali non superiori a cinque, ai competenti istituti previdenziali le quote di contributo dovute per l'aumento di servizio concesso ai sensi dell'.
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