Art. 2
LEGGE 27 febbraio 1955, n. 53
In vigore dal 24 mar 1955
Gli aumenti previsti dal precedente articolo non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo una anzianità superiore a quella che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti massimi di età e di servizio previsti dai singoli ordinamenti per il collocamento a riposo.
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