Art. 8
LEGGE 31 luglio 1954, n. 626
In vigore dal 29 ago 1954
Le parti delle somme stanziate in bilancio ai sensi dei precedenti che entro il 30 giugno 1955 non risultassero impegnate, saranno devolute al Fondo per l'incremento della produttività di cui al precedente .
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