Art. 10

LEGGE 31 luglio 1954, n. 626

In vigore dal 29 ago 1954
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del l'esercizio finanziario 1954-55. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI - VANONI - TREMELLONI - GAVA - ROMITA - VILLABRUNA - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;626#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo