Art. 10
LEGGE 31 luglio 1954, n. 626
In vigore dal 29 ago 1954
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del l'esercizio finanziario 1954-55.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - VANONI - TREMELLONI - GAVA - ROMITA - VILLABRUNA - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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