Art. 6

LEGGE 31 luglio 1954, n. 626

In vigore dal 29 ago 1954
È costituito, presso la Tesoreria centrale dello Stato, un fondo di rotazione a carattere permanente: "Fondo per l'incremento della produttività". A detto Fondo affluiscono: a) la somma di lire 6575 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; b) le quote di rimborso, per capitale e interessi, dei mutui concessi, dedotte le spese e le provvigioni stabilite dal Ministro per il tesoro nelle convenzioni di cui al penultimo comma del presente articolo. Le disponibilità del Fondo saranno destinate dal Ministero del tesoro agli Istituti o Aziende di credito, specializzati in forza di legge all'esercizio del credito a medio termine per i vari settori economici, per la concessione di mutui a favore di medie e piccole imprese industriali, commerciali, agricole e artigiane, nonchè di Società cooperative e loro Consorzi, che si propongono di valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro secondo programmi di incremento della produttività aziendale elaborati ai sensi degli della presente legge. La concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nonchè le condizioni relative alla concessione di mutui, saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dai Ministero del tesoro con l'istituto o con gli Istituti designati, i quali possono effettuare le operazioni di mutuo di cui al presente articolo anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto. Le convenzioni sono esenti da tasse di bollo ed imposta di registro.
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