Art. 3

LEGGE 31 luglio 1954, n. 626

In vigore dal 29 ago 1954
I programmi finanziati dal Fondo avranno per oggetto lo sviluppo della produttività, al fine di promuovere l'educazione e la preparazione professionale dei lavoratori, studi, sperimentazioni, ricerche, divulgazioni di informazioni tecniche nel campo della produzione e distribuzione e lo sviluppo della cooperazione, con particolare riguardo all'attività del Consiglio nazionale delle ricerche, delle Stazioni sperimentali dipendenti dallo Stato, delle Università e di altri Enti che si propongano gli scopi di cui sopra.
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