Art. 2
LEGGE 31 luglio 1954, n. 626
In vigore dal 29 ago 1954
I preventivi ed i rendiconti della gestione del Fondo saranno approvati da un Comitato presieduto da un Ministro Segretario di Stato e composto dai Sottosegretari di Stato del lavoro, dell'industria e commercio, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del commercio estero, interessati all'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, fra essi compreso quello del tesoro, nonchè del segretario generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione.
Il presidente ed i membri del Comitato di cui al precedente comma, fra i quali sarà designato il vicepresidente, saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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