Art. 7

LEGGE 31 luglio 1954, n. 626

In vigore dal 29 ago 1954
Alle operazioni di mutuo di cui al precedente articolo nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell' della legge 22 giugno 1950, n. 445.
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