Art. 6
LEGGE 17 luglio 1954, n. 522
In vigore dal 19 mag 1961
(Contributo per lavori diversi dalla costruzione)
Fuori dei casi previsti ai successivi , per la riparazione, la modificazione e la trasformazione di navi mercantili per la navigazione marittima e dei relativi macchinari è dovuto ai riparatori un contributo integrativo nella misura di lire 40 per chilogrammo sui materiali metallici impiegati e di lire 20 per chilogrammo sul legname impiegato, per quelle navi che non abbiano superato il 25° anno di età. Tale limitazione non si applica ove le riparazioni modificazioni o trasformazioni siano eseguite nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. (3)
Il contributo anzidetto è ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 4 per anno per i materiali metallici e a lire 2 per anno per il legname.
Tale riduzione sarà effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo così ridotto sarà applicata alle riparazioni, modificazioni e trasformazioni ammesse ai benefici di legge a decorrere dal 1 luglio successivo.
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