Art. 3
LEGGE 17 luglio 1954, n. 522
In vigore dal 13 ago 1954
(Esenzioni per combustibili e lubrificanti occorrenti alle prove)
I combustibili e i lubrificanti occorrenti per le prove degli apparati motori completi e dei macchinari in genere installati su navi mercantili sia di nuova costruzione, sia in esercizio, sono ammessi all'esenzione dal dazio, nonchè dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-07-17;522#art-3