Art. 3

LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

In vigore dal 13 ago 1954
(Esenzioni per combustibili e lubrificanti occorrenti alle prove) I combustibili e i lubrificanti occorrenti per le prove degli apparati motori completi e dei macchinari in genere installati su navi mercantili sia di nuova costruzione, sia in esercizio, sono ammessi all'esenzione dal dazio, nonchè dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine.
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