Art. 4
LEGGE 17 luglio 1954, n. 522
In vigore dal 19 mag 1961
(Agevolazioni fiscali in materia di registro e di imposte, generale sull'entrata per i contratti navali e per i contratti di fornitura)
Sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa ed i relativi corrispettivi sono esenti dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti:
alla costruzione della nave e dell'apparato motore, anche se stipulati separatamente;
alla riparazione, modificazione e trasformazione degli scafi, degli apparati motori e dei macchinari od apparecchi ausiliari di bordo;
alla costruzione di apparati motori di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai rapporti contrattuali tra il committente ed il cantiere o l'assuntore dei lavori, ivi compreso il costruttore dell'apparato motore, come pure a quelli posti in essere da cantiere o dall'assuntore medesimo per la integrale cessione ad altra impresa dei lavoro ad esso commesso.
Sono egualmente ammessi a registrazione, con il pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo è esente dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita delle navi costruite in proprio dai cantieri, nonchè alla vendita nel corso della costruzione o dell'allestimento di navi iniziate in proprio dai cantieri stessi
.
Sono amessi a registrazione col pagamento della imposta fissa, i contratti stipulati dai cantieri, dai committenti o dagli armatori:
per l'acquisto di materie e prodotti occorrenti ai lavori di cui al primo comma, nonchè per le prestazioni di servizi relativi ai lavori stessi;
per l'allestimento e arredamento delle navi, nonchè per i lavori di riparazione e trasformazione relativi
;
per l'installazione su navi in esercizio di macchinari finiti e di parti staccate di essi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-07-17;522#art-4