Art. 1
LEGGE 17 luglio 1954, n. 522
In vigore dal 13 ago 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Esenzione dai dazi doganali e dall'imposta generale sull'entrata all'importazione per la costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili).
È concessa l'importazione in esenzione dai dazi doganali e dall'imposta di cui all' della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altra imposta alla importazione di tutte le materie prime, dei prodotti semilavorati, dei prodotti e macchinari finiti e di quanto altro occorrente per la costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili destinate alla navigazione marittima, nonchè dei relativi macchinari.
Le esenzioni di cui sopra sono concesse altresì per tutti i materiali i ed oggetti di dotazione e di ricambio, nonchè per tutti i macchinari finiti e per le parti staccate di essi destinati a navi in esercizio.
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