Art. 2
LEGGE 17 luglio 1954, n. 522
In vigore dal 13 ago 1954
(Restituzione di oneri doganali ed agevolazioni
in materia d'imposta generale sull'entrata)
Le materie prime ed i prodotti semilavorati e finiti di cui all'articolo precedente di produzione nazionale, acquistati nel territorio della Repubblica da cantieri o da committenti per conto dei quali i lavori sono eseguiti o da armatori per le navi in esercizio, si considerano come esportati agli effetti dell'applicazione delle leggi doganali e delle norme che regolano l'mposta generale sull'entrata.
Il rimborso del dazio e degli altri oneri doganali è stabilito nella misura indicata nella tabella n. 1 allegata alla presente legge.
Il trattamento fiscale di cui al presente articolo ed al precedente è limitato ai materiali che siano stati effettivamente impiegati nei lavori di costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione del naviglio.
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