Art. 12
LEGGE 17 luglio 1954, n. 522
In vigore dal 13 ago 1954
(Garanzia del credito per i finanziamenti)
I finanziamenti previsti dall' devono essere garantiti con l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore dell'Istituto mutuante sulla nave in costruzione o in trasformazione.
L'iscrizione ha luogo con la procedura stabilita dagli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.
Il finanziamento è altresì garantito con privilegio speciale sui macchinari ed altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave. Il privilegio ha effetto anche nei confronti dei terzi ed è preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi e ipoteche preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto e ad eccezione altresì del privilegio per spese di giustizia.
A richiesta dell'Istituto mutuante, il privilegio è annotato senza spese nel Registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il tribunale competente in relazione alla località nella quale si trovano i macchinari o le attrezzature o dove ha sede il cantiere presso il quale sono eseguiti i lavori. Di esso viene dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della Provincia.
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