Art. 13

LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

In vigore dal 13 ago 1954
(Agevolazioni fiscali per i finanziamenti. Cessione di contributi e pubblicità della ipoteca) Ai finanziamenti di cui agli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. Le agevolazioni fiscali di cui all' del suddetto decreto sono applicabili anche agli atti ed ai contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di cui alla presente legge, nonchè agli atti di pubblicita dell'ipoteca sulla nave.
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